Art. 14.16 · Norme di interpretazione
allegato

Art. 14.16

85 / 272

Norme di interpretazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.16 Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Se un obbligo derivante dal presente accordo è identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con le interpretazioni pertinenti stabilite dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare nè ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-14-16