allegato›Capo 15
Art. 15.1
Comitato per il commercio
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.1
Comitato per il commercio
1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio1 comprendente rappresentanti della Parte UE e rappresentanti della Corea.
2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno alternativamente a Bruxelles o a Seul o su richiesta di una delle Parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro per il commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dalle persone da essi designate. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3. Il comitato per il commercio:
a) assicura il buon funzionamento del presente accordo;
b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c) sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;
d) esamina i modi per rafforzare le relazioni commerciali tra le Parti;
e) fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
f) studia l'evoluzione degli scambi commerciali tra le Parti;
g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo.
4. Il comitato per il commercio può:
a) decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi e delegare loro responsabilità;
b) comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile;
c) esaminare la possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti;
d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;
e) emettere raccomandazioni o adottare decisioni nei modi previsti dal presente accordo;
f) adottare il proprio regolamento interno;
g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le Parti possano convenire.
5. Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto sulle sue attività e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto.
6. Fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), le Parti possono sottoporre al comitato per il commercio ogni questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.
7. Se una Parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate.
8. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le Parti confermano il loro intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione del presente accordo.
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 1 Come indicato nel protocollo sulla cooperazione culturale, il
comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio in relazione a tale protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini della sua applicazione.
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