allegato›Sez. D
Art. 14.19
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.19
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. Tuttavia, se una Parte ha avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica, o in base al presente capo o in base all'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo che è stato aperto un procedimento di risoluzione della controversia la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC; si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa
dell'OMC;
b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 14.4,
paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale
trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio in conformità dell'articolo 14.7.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.
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