allegatoCapo 15

Art. 15.2

Comitati specializzati

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.2 Comitati specializzati 1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio: a) il comitato per il commercio di merci, di cui all'.16 (Comitato per il commercio di merci); b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, di cui all'articolo 5.10 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie); c) il comitato doganale, di cui all'articolo 6.16 (Comitato doganale). Nei settori coperti esclusivamente dall'accordo doganale, il comitato doganale agisce come comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi di tale accordo; d) il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, di cui all'articolo 7.3 (Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico); e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 13.12 (Meccanismo istituzionale); f) il comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, di cui all'allegato IV del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il mandato e i compiti dei comitati specializzati sono definiti nei capi e nei protocolli pertinenti del presente accordo. 2. Il comitato per il commercio può decidere di istituire altri comitati specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio decide la composizione, i compiti e il funzionamento dei comitati specializzati istituiti ai sensi del presente articolo. 3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma una volta all'anno, al livello appropriato, alternativamente a Bruxelles o a Seul, o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio, e sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 4. I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attività al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio. 5. Il comitato per il commercio può decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un comitato specializzato o di sciogliere un comitato specializzato.
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Comitati specializzati (Art. 15.2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo