allegatoCapo 15

Art. 15.7

Disposizioni in materia fiscale

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.7 Disposizioni in materia fiscale 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente accordo non modificano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima nella misura dell'incompatibilità. Nel caso di una convenzione fiscale tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea, spetta alle sole autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare congiuntamente se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le Parti stabiliscano una distinzione, nell'applicazione delle disposizioni delle rispettive legislazioni fiscali, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito. 4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.
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Disposizioni in materia fiscale (Art. 15.7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo