allegatoCapo 15

Art. 15.11

Durata

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.11 Durata 1. Il presente accordo ha durata illimitata. 2. Ciascuna delle Parti può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 3. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-15-11

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Durata (Art. 15.11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo