allegato›Capo 15
Art. 15.9
Eccezioni relative alla sicurezza
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.9
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che:
a) imponga alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedisca alle Parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attività economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate;
ii) relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati;
iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o
c) impedisca alle Parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-15-9