allegato›Capo 15
Art. 15.12
Adempimento degli obblighi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.12
Adempimento degli obblighi
1. Le Parti adottano ogni provvedimento di natura generale o specifica necessario per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati.
2. Le Parti possono immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformità del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-15-12