allegatoCapo 15

Art. 15.14

Relazione con altri accordi

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.14 Relazione con altri accordi 1. Salvo diversa indicazione, gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e/o la Comunità europea e/o l'Unione europea e la Corea non sono sostituiti o abrogati dal presente accordo. 2. Il presente accordo fa parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo quadro. Esso costituisce un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro. 3. Il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale sostituisce l'accordo doganale per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa reciproca. 4. Le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.
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Relazione con altri accordi (Art. 15.14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo