allegatoCapo 15

Art. 15.4

Decisioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.4 Decisioni 1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha la facoltà di prendere decisioni su ogni questione nei casi previsti dal presente accordo. 2. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per attuarle. Il comitato per il commercio può anche formulare appropriate raccomandazioni. 3. Il comitato per il commercio elabora le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti.
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Decisioni (Art. 15.4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo