allegato›Capo 13
Art. 13.14
Consultazioni governative
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 13.14
Consultazioni governative
1. Una Parte può chiedere consultazioni con l'altra Parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all'articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.
2. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Le Parti si assicurano che la soluzione sia compatibile con le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra i lavori delle Parti e di queste organizzazioni. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o questi organismi.
3. Una Parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il comitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. La soluzione è resa pubblica, salvo diversa decisione del comitato.
4. Il comitato può consultare i gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe e ciascuna delle Parti può consultare i rispettivi gruppi consultivi nazionali. Un gruppo consultivo nazionale di una Parte può anche presentare di sua iniziativa comunicazioni a quella Parte o al comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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