allegato
Art. 10.52
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.52
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti può prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicità a grande diffusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-52