allegato

Art. 10.52

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.52 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti può prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicità a grande diffusione.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-52

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Pubblicazione delle decisioni giudiziarie (Art. 10.52 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo