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Art. 10.56

Responsabilità delle persone giuridiche

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.56 Responsabilità delle persone giuridiche 1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54. 2. Tale responsabilità è senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
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