allegato
Art. 10.56
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.56
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54.
2. Tale responsabilità è senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
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