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Art. 10.51

Spese legali

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.51 Spese legali Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano, di norma, sostenute dalla parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga una loro diversa ripartizione.
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