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Art. 10.47

Misure correttive

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.47 Misure correttive 1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorità giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari. 3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalità tra la gravità della violazione e le misure correttive ordinate, nonché degli interessi di terzi.
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Misure correttive (Art. 10.47 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo