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Art. 10.49

Misure alternative

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.49 Misure alternative La Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-49

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Misure alternative (Art. 10.49 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo