allegato

Art. 10.48

Ingiunzioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.48 Ingiunzioni 1. Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. 2. Se così prevede la legge, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari21 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche. ---------  21 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" è da intendersi secondo il significato che gli è attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.
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