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Art. 10.44

Misure provvisorie di salvaguardia delle prove

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.44 Misure provvisorie di salvaguardia delle prove 1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le Parti assicurano che l'autorità giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. 2. Le Parti possono disporre che tali misure comprendano la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario senza sentire l'altra Parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.
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Misure provvisorie di salvaguardia delle prove (Art. 10.44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo