allegato
Art. 10.47
54 / 272Misure correttive
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.47
Misure correttive
1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalità tra la gravità della violazione e le misure correttive ordinate, nonché degli interessi di terzi.
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