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Art. 10.55

Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.55 Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli Nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni nazionali o costituzionali, le Parti considerano l'adozione di disposizioni che stabiliscano la responsabilità penale della contraffazione delle indicazioni geografiche e dei disegni e modelli.
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Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli (Art. 10.55 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo