allegato
Art. 10.60
Confisca
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.60
Confisca
1. Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di ordinare la confisca e/o la distruzione delle merci il cui marchio sia contraffatto e delle merci prodotte in violazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per produrre tali merci e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti dispongono che le merci il cui marchio sia contraffatto e le merci prodotte in violazione del diritto d'autore che sono state confiscate in applicazione del presente articolo, se non sono distrutte, siano ritirate dai circuiti commerciali, a condizione che non siano pericolose per la salute e la sicurezza delle persone.
3. Le Parti dispongono inoltre che la confisca e la distruzione previste dal presente articolo avvengano senza alcun tipo di indennizzo del convenuto.
4. Le Parti possono disporre che le rispettive autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare la confisca di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a quello dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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