allegato

Art. 10.62

Responsabilità dei fornitori di servizi in linea (23)

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.62 Responsabilità dei fornitori di servizi in linea Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le disposizioni di cui agli articoli da 10.63 a 10.66 per i fornitori di servizi intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa. ---------  23 Ai fini della funzione di cui all'articolo 10.63, per fornitore di servizi si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o connessioni per comunicazioni in linea numeriche tra punti specificati dall'utente di materiali scelti dall'utente, senza modifica del loro contenuto; ai fini delle funzioni di cui agli articoli 10.64 e 10.65, per fornitore di servizi si intende un fornitore o un operatore di strutture per servizi in linea o accesso alla rete.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo