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Art. 10.61

Diritti dei terzi

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.61 Diritti dei terzi Le Parti provvedono a che i diritti dei terzi siano debitamente protetti e garantiti.
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Diritti dei terzi (Art. 10.61 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo