allegato
Art. 10.61
Diritti dei terzi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.61
Diritti dei terzi
Le Parti provvedono a che i diritti dei terzi siano debitamente protetti e garantiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-61