Accordo

Art. 7

In vigore dal 9 lug 2015
1. Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro da quel territorio a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non vada oltre i cinque anni. 2. Se il distacco di cui al paragrafo 1 di questo articolo continua oltre i cinque anni, le competenti autorità di entrambi gli Stati contraenti o le competenti istituzioni designate da quelle autorità competenti possono convenire che la persona dipendente rimanga assoggettata solo alla legislazione del primo Stato contraente. 3. Il paragrafo primo di questo articolo si applicherà nell'ipotesi in cui una persona, che è stata inviata dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un terzo Stato, è successivamente inviata dallo stesso datore di lavoro dal territorio del terzo Stato al territorio dell'altro Stato contraente. 4. Qualora una persona che è soggetta alla normativa di uno Stato contraente e che normalmente svolge in quel territorio un'attività lavorativa autonoma, presta temporaneamente lavoro autonomo solo nel territorio dell'altro Stato contraente, quella persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se quella persona stesse lavorando sul territorio del primo Stato contraente, purchè il periodo dell'attività autonoma sul territorio di un altro Stato contraente non vada oltre i cinque anni. 5. Se l'attività autonoma sul territorio dell'altro Stato contraente di cui al paragrafo 4 di questo articolo continua oltre i 5 anni, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire che il lavoratore autonomo rimanga soggetto solo alla legislazione del primo Stato contraente.
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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo