Accordo

Art. 3

In vigore dal 9 lug 2015
Questo accordo sarà applicato ad una persona che è o è stata soggetta alla legislazione di uno Stato contraente nonché ad altre persone i cui diritti derivino da quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo