Accordo
Art. 2
In vigore dal 9 lug 2015
Questo accordo si applicherà,
1. per quel che concerne la Repubblica italiana,
(a) ai seguenti sistemi pensionistici italiani:
(I) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti;
(II) gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
(III) la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; e
(IV) i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I);
tuttavia,
questo Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributivi che sono finanziati completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale, e
ai fini di questo Accordo, l' non si applicherà al sistema pensionistico italiano specificato in (a) di questo paragrafo; e
(b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli dal 5 al 7, paragrafo 2 dell' non saranno applicabili al sistema italiano specificato in (b) di questo paragrafo; e
2. per quanto riguarda il Giappone,
(a) ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:
(I) la pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);
(II) l'assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);
(III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali;
(IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e
(V) il "Mutual Aid Pension" per il personale delle scuole private;
tuttavia, ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non includerà la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio e l' non sarà applicabile al sistema pensionistico giapponese specificato in (a) di questo paragrafo; e
(b) al sistema assicurativo giapponese per l'impiego concernente le prestazioni di disoccupazione;
tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli da 5 a 7, il paragrafo 2 dell' non saranno applicabili al sistema giapponese specificato in (b) di questo paragrafo.
Storico versioni
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