Accordo

Art. 6

In vigore dal 9 lug 2015
Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un'attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente sarà esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo