Accordo

Art. 11

In vigore dal 9 lug 2015
Per quel che riguarda il coniuge o i figli al seguito della persona che lavora nel territorio del Giappone ed è soggetta alla legislazione della Repubblica italiana in conformità all', al par. 2 dell' o all': a) nei casi in cui il coniuge o i figli al seguito non siano cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verrà applicata nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un richiesta in tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto sopra detto non verrà applicato; b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese sarà determinata in conformità con la normativa giapponese.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo