Accordo
Art. 16
In vigore dal 9 lug 2015
1) Nell'applicazione di questo Accordo, le competenti Autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti possono comunicare direttamente in lingua italiana, giapponese o inglese tra di loro e con ogni persona interessata, ovunque questa persona risieda.
2) Nell'applicazione di questo Accordo, le autorità competenti, le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di uno Stato contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste o di qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti nella lingua dell'altro Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-16