Accordo

Art. 16

In vigore dal 9 lug 2015
1) Nell'applicazione di questo Accordo, le competenti Autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti possono comunicare direttamente in lingua italiana, giapponese o inglese tra di loro e con ogni persona interessata, ovunque questa persona risieda. 2) Nell'applicazione di questo Accordo, le autorità competenti, le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di uno Stato contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste o di qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti nella lingua dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo