Accordo

Art. 15

In vigore dal 9 lug 2015
1) Nella misura in cui la legislazione ed altre leggi e regolamenti rilevanti di uno Stato contraente contengano clausole su un'esenzione o riduzione dei costi amministrativi o dei diritti consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di quello Stato contraente, queste clausole saranno applicate anche ai documenti presentati in applicazione di questo Accordo e della legislazione dell'altro Stato contraente. 2) Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo e della legislazione di uno Stato contraente non sarà richiesta la legalizzazione e nessun altra simile formalità dalle autorità diplomatiche o consolari.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-15

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