Accordo
Art. 10
In vigore dal 9 lug 2015
Su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire di concedere un'eccezione agli articoli da 6 ad 8, al paragrafo 2 dell' ed all' nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, purchè tali persone o categorie di persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-10