Accordo
Art. 14
In vigore dal 9 lug 2015
1. Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti dovranno:
a) accordarsi sulle misure amministrative necessarie per l'applicazione di questo Accordo;
b) designare, tra le autorità competenti o le istituzioni competenti, gli organismi di collegamento che possano comunicare direttamente tra di loro per facilitare l'applicazione di questo Accordo; e
c) comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni relative a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella misura in cui tali modifiche possano riguardare l'applicazione di questo Accordo.
2. Le autorità e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, forniranno ogni necessaria assistenza per l'applicazione di questo Accordo. Questa assistenza sarà completamente gratuita.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-14