Accordo

Art. 19

In vigore dal 9 lug 2015
Il pagamento delle prestazioni ai sensi del presente accordo potrà essere effettuato nella valuta di ciascuno degli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo