Accordo

Art. 12

In vigore dal 9 lug 2015
Gli articoli dal 6 all'8, il paragrafo 2 dell', l' e l' si applicheranno solo all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo