Accordo
Art. 4
In vigore dal 9 lug 2015
Salvo quanto diversamente previsto in questo accordo, le persone specificate all', che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato contraente nell'applicazione della legislazione di quello Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-4