Accordo

Art. 4

In vigore dal 9 lug 2015
Salvo quanto diversamente previsto in questo accordo, le persone specificate all', che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato contraente nell'applicazione della legislazione di quello Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo