Accordo
Art. 8
Navigazione marittima e aerea
In vigore dal 8 lug 2015
1. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detta Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-8