Accordo

Art. 11

Interessi

In vigore dal 8 lug 2015
1. Gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi e un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte se: (a) detto residente è il beneficiario effettivo degli interessi e il debitore degli interessi è il Governo di detta Parte Contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altra Parte Contraente o a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un suo ente locale; oppure (c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) interamente posseduti o nominati dal Governo di un Parte Contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale e che svolgono attività di carattere governativo. 4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini del presente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivameme a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14. 6. Gli interessi si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore e un residente di detta Parte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-11

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Interessi (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo