Accordo

Art. 14

Professioni indipendenti

In vigore dal 8 lug 2015
1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente: (a) se egli dispone abitualmente nell'altra Parte Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte Contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa: oppure (b) se egli soggiorna nell'altra Parte Contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detta altra Parte. 2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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