Accordo

Art. 17

Artisti e Sportivi

In vigore dal 8 lug 2015
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di una Parte Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altra Parte Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detta altra Parte. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nella Parte Contraente in cui dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-17

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Artisti e Sportivi (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo