Accordo

Art. 13

Utili di capitale

In vigore dal 8 lug 2015
1. Gli utili che un residente di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo o e situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di una Parte Contraente ha nell'altra Parte Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di una Parte Contraente nell'altra Parte Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detta altra Parte. 3. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo in detta Parte Contraente. 4. Gli utili che un residente di una Parte Contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una società derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione di azioni quotate in una borsa valori di una delle Parti contraenti o in qualsiasi altra borsa valori concordata tra le autorità competenti. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nella Parte Contraente di cui l'alienante è residente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Utili di capitale (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo