Accordo

Art. 6

Redditi immobiliari

In vigore dal 8 lug 2015
1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significaato che a essa è attribuito dal diritto della Parte Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, cave, sorgenti e altre risorse naturali sono considerati altresì "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati bene immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
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Redditi immobiliari (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo