Accordo

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 8 lug 2015
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa applicazione: (a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (b) l'espressione «Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong» designa ogni territorio in cui si applica la legislazione fiscale della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese; (c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (d) l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; (ii) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il Commissioner of Inland Revenue, o un suo rappresentante autorizzato o ogni persona o ente autorizzato a svolgere le attuali funzioni del Commissioner o funzioni analoghe; (e) le espressioni «una Parte Contraente» e «l'altra Parte Contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; (f) le espressioni «impresa di una Parte Contraente» e «impresa dell'altra parte Contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Parte Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altra Parte Contraente; (g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di una Parte Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altra Parte Contraente; (h) il termine «nazionali», per quanto riguarda l'Italia, designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana; (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in Italia: (i) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; (j) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, a seconda del contesto. 2. Nel presente Accordo. le espressioni "imposta italiana" e "imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong" non includono gli importi che rappresentano sanzioni o interessi applicati ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti relativamente alle imposte cui si applica il presente Accordo ai sensi dell'. 3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detta Parte sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detta Parte.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-3

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Definizioni generali (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo