Accordo

Art. 4

Residenti

In vigore dal 8 lug 2015
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di una Parte Contraente" designa: (a) per quanto riguarda l'Italia, ogni persona che, in virtù della legislazione italiana, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in Italia soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in Italia; (b) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, (i) ogni persona che risiede abitualmente nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; (ii) ogni persona che soggiorna nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per un periodo superiore a 180 giorni durante un esercizio fiscale o per un periodo superiora a 300 giorni in due esercizi fiscali consecutivi, uno dei quali è l'esercizio rilevante; (iii) una società costituita nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o una società che, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, sia normalmente diretta o controllala nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. (iv) ogni altra persona costituita ai sensi della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, che sia normalmente diretta o controllata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. (c) per quanto riguarda entrambe le Parti Contraenti, il Governo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: (a) detta persona è considerata residente solo della Parte nella quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambe le Parti, è considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si può determinare la Parte nella quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa è considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, le autorità competenti delle Parti Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alla disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambe le Parti Contraenti, le autorità competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo tenuto conto della sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-4

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