Accordo
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 8 lug 2015
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di una Parte Contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle società;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(b) per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
(i) l'imposta sugli utili;
(ii) l'imposta sui salari; e
(iii) l'imposta sulla proprietà;
ancorchè riscosse mediante accertamento.
4. L'Accordo si applicherà alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti, nonché ad ogni altra imposta che rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo che una Parte Contraente potrà istituire in futuro. Le autorità competenti delle Parti contraenti comunicheranno vicendevolmente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. Le imposte esistenti, nonché le imposte istituite dopo la firma del presente Accordo, sono di seguito definite quali «imposta italiana» oppure «imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong», a seconda del contesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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