Accordo

Art. 5

Stabile organizzazione

In vigore dal 8 lug 2015
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio: e (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì: (a) una cantiere o un progetto di costruzione, di installazione o di montaggio, o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi; (b) la prestazione di servizi (ivi compresi i servizi di consulenza) da parte di un'impresa, tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, in relazione a un cantiere, un progetto o ad attività di supervisione di cui al comma (a), se tali servizi continuano in una Parte Contraente in relazione a detto cantiere, progetto o attività per un periodo o periodi che in totale oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; (f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da (a) a (e), purchè l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in una Parte contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quella Parte in relazione ad ogni attività intrapresa da questa persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, si esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Parte Contraente per il solo fatto che essa esercita in detta Parte la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediano che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di una Parte Contraente controlli e sia controllata da una società residente dell'altra Parte Contraente ovvero svolga la propria attività in questa altra Parte (a mezzo di una stabile organizzazione oppure nel no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96#art-a-5

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