Art. 8 · Navigazione marittima e aerea
Accordo

Art. 8

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Navigazione marittima e aerea

In vigore dal 8 lug 2015
1. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detta Parte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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