Convenzione
Art. 49
In vigore dal 10 lug 2015
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-49