Convenzione

Art. 49

In vigore dal 10 lug 2015
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme: a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata; b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-49

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Art. 49 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo