Convenzione
Art. 52
In vigore dal 10 lug 2015
1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La presente convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell'ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-52