Convenzione

Art. 47

In vigore dal 10 lug 2015
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni regolamentate dalla presente convenzione: 1) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale; 2) ogni riferimento alla presenza del minore in quello Stato riguarda la presenza del minore in un'unità territoriale; 3) ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in quello Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un'unità territoriale; 4) ogni riferimento allo Stato di cui il minore possegga la nazionalità riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di quello Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale il minore presenti il legame più stretto; 5) ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano investite di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore o di annullamento del matrimonio riguarda l'unità territoriale le cui autorità siano investite di tale istanza; 6) ogni riferimento allo Stato col quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l'unità territoriale con la quale il minore presenti tale legame; 7) ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l'unità territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto; 8) ogni riferimento agli enti o alle autorità di tale Stato diversi dalle Autorità centrali riguarda gli enti o le autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata; 9) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata; 10) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui si invochi il riconoscimento o l'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo