Convenzione

Art. 44

In vigore dal 10 lug 2015
Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere inviate le domande previste agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 44 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo